Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3741 del 20 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola che differisce gli effetti di una scrittura privata di compravendita (nella specie, di un bene immobile), alla data della prevista stipulazione dell'atto pubblico non esclude il carattere definitivo della vendita, ma le attribuisce effetti meramente obbligatori, costituendo il successivo atto pubblico solo un atto riproduttivo in cui le dichiarazioni delle parti assumono valore storico-rappresentativo (della volontą espressa nella vendita gią conclusa) e non manifestazione di una nuova volontą. negoziale.

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