(massima n. 1)
Non sussiste un rapporto di pregiudizialitą, tale da giustificare la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fra il giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e quello di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo contratto definitivo, non costituendo l'accertamento della fondatezza della prima domanda un antecedente logico indispensabile per la pronuncia sulla seconda.