(massima n. 1)
L'art. 2943 c.c., nel prevedere l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali, anche se portati a conoscenza del solo procuratore della parte, senza richiedere la ulteriore notificazione personale al debitore medesimo, si riferisce soltanto ad atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel suo corso, di solito contenuta nella comparsa di riposta o nella fase istruttoria, quando c'è contraddittorio; ne discende che non può essere riconosciuto effetto interruttivo ad una domanda contenuta in una memoria depositata nel corso di un giudizio arbitrale.