(massima n. 1)
Il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di legittimitą va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso; ne consegue che le questioni suddette devono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorché siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio (essendosi il contraddittorio incentrato sul merito della controversia) e su esse non si sia pronunciato il giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che si fosse, comunque, formato giudicato implicito sulla questione relativa alla tempestiva costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo, sollevata con memoria ex art. 378 c.p.c. soltanto nel giudizio di cassazione e sulla scorta della dedotta immediata applicazione del principio enunciato dalla sentenza n. 19246 del 2010 delle Sezioni Unite in ordine ai termini di costituzione dell'opponente, ex art. 645 c.p.c.).