(massima n. 1)
Il principio della consumazione dell'impugnazione trova applicazione, indipendentemente dall'esistenza di specifiche disposizioni che lo prevedano, per tutti i mezzi ordinari di impugnazione, tra i quali anche la revocazione ordinaria per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., non essendo consentito alla parte, che abbia impugnato la sentenza per uno dei suddetti motivi, di proporre una nuova impugnazione, al fine non già di porre rimedio ad un vizio di quella precedente, ma di dedurre nuovi motivi di censura, così sottraendosi all'osservanza del termine a tal fine previsto. Né ciò suscita un dubbio di costituzionalità dell'art. 387 c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 cost., dal momento che il principio vale per tutti i mezzi ordinari di impugnazione e che la garanzia costituzionale del diritto di difesa si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall'ordinamento processuale.