(massima n. 1)
Il difetto di legittimazione attiva o passiva, da valutarsi in base allo schema normativo astratto al quale si riconduce il diritto fatto valere in giudizio, č questione che, pur risultando decisiva per l'esistenza della titolaritā di tale diritto (e, dunque, afferendo in senso lato al "merito"), č rilevabile anche in sede di legittimitā alla duplice condizione che non si sia formata sulla sua esistenza cosa giudicata interna (per essere stato il punto ad essa relativo oggetto di discussione e poi di decisione rimasta priva di impugnazione) e che la questione emerga sulla base dei fatti legittimamente prospettati davanti alla Corte di cassazione e, dunque, nel rispetto dei limiti entro i quali deve svolgersi l'attivitā deduttiva della parti negli atti introduttivi del giudizio di cassazione.