(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2530, primo comma, c.c., che riproduce l'art. 2523 c.c., nella formulazione vigente anteriormente alla novella introdotta con il d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, le quote o le azioni della societā cooperativa non possono essere cedute con effetto verso la societā, se la cessione non č autorizzata dagli amministratori; tuttavia, la mancanza dell'autorizzazione degli amministratori determina un'efficacia solo relativa dell'atto di disposizione, che rimane valido ed efficace rispetto ai soggetti diversi dalla cooperativa, mirando la disposizione ad impedire che alla cooperativa siano imposti mutamenti non graditi delle persone dei soci.