Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21227 del 14 ottobre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di nullitą del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato da un ente locale per difetto di forma scritta, il professionista ha diritto all'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c., corrispondente alla minor somma tra l'arricchimento dell'ente e la diminuzione patrimoniale del professionista stesso. Pertanto, in mancanza di prova di un'ulteriore perdita patrimoniale derivante dalla natura di "somma urgenza" delle opere progettate, l'indennizzo deve essere determinato sulla base delle tariffe professionali, con esclusione della maggiorazione del quindici per cento, che sarebbe spettata solo se fosse stato stipulato un contratto valido.

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