(massima n. 1)
In tema di gioco e scommesse, l'art. 1935 c.c. stabilisce che le lotterie autorizzate danno luogo ad azione in giudizio, riferendosi, però, soltanto ai rapporti tra il giocatore (o i giocatori, nel caso di giocata ad intestazione plurima) e l'ente che gestisce il gioco autorizzato. Ne consegue che la disciplina posta dalla richiamata norma non può estendersi ai molteplici e variegati accordi meramente privati tra i giocatori, che - a differenza dal gioco autorizzato - restano al di fuori di ogni regolamentazione, siccome affidati a passioni ed influenze reciproche, nell'ambito di rapporti sociali che la legge non considera meritevoli di tutela, salvo che per i limitati effetti della "soluti retentio". Pertanto, proprio per la evidenziata natura di detti rapporti, non può neppure operare per le scommesse private che ruotano intorno al gioco autorizzato l'istituto del collegamento negoziale, in guisa da attrarre, per siffatto tramite, le prime nell'ambito di disciplina del secondo, posto che la normativa applicabile al contratto collegato, sebbene suscettibile di essere influenzata dal contratto principale, deve comunque essere individuata con riguardo alla natura dello stesso contratto collegato ed agli interessi che esso intende perseguire.