(massima n. 1)
Il valore abdicativo della domanda di risoluzione del contratto rispetto alla domanda di adempimento, ai sensi dell'art. 1453, secondo comma, c.c. riguarda la sola parte del rapporto per la quale č logicamente configurabile una scelta su un piano di alternativitā tra risoluzione e adempimento, essendo i contraenti ancora su una posizione di paritā, a fronte di prestazioni e controprestazioni ineseguite, mentre non riguarda quella parte del rapporto che rimane insensibile alla vicenda risolutiva in quanto vi č stato un adempimento, sia pure da parte di uno dei contraenti.