Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19942 del 29 settembre 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora, per lo svolgimento di un'attività professionale, debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., la quantificazione dell'indennizzo medesimo può essere effettuata utilizzando la tariffa professionale come parametro di valutazione, per desumere il risparmio conseguito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido.

(massima n. 2)

Nella liquidazione dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. non trova applicazione l'art. 6 della legge 1°luglio 1977 n. 404, sull'onere del professionista di documentare le spese forfettarie effettivamente sostenute e delle quali si chiede il rimborso, tenuto conto del carattere indennitario della somma dovuta, dovendo il giudice del merito procedere alla liquidazione di un compenso globale che tenga conto delle spese richieste valutandone la presumibilità in ragione dell'entità del lavoro svolto.

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