(massima n. 1)
Le trattative per ottenere il risarcimento del danno comportano l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, in quanto tale condotta configura una rinuncia tacita alla prescrizione analogamente all'interruzione della stessa per effetto del riconoscimento.