(massima n. 1)
La natura della controversia di lavoro č idonea ad influire solo sul rito applicabile e non sulla competenza. Ne consegue che, ove il giudice di merito abbia valutato, in ordine all'attivitā svolta da un agente di commercio, la prevalenza dell'apporto personale rispetto all'esistenza di una struttura imprenditoriale, riconducendo la controversia nell'ambito dell'art. 409, n. 3, c.p.c., č inammissibile il motivo di ricorso con cui si eccepisca l'incompetenza per materia del giudice adito, traducendosi nella richiesta di una diversa valutazione in fatto contrapposta a quella operata nella sentenza impugnata.