(massima n. 1)
La domanda dell'ex pubblico dipendente che agisca in giudizio per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'errore, da quest'ultima commesso, nel calcolo della sua posizione contributiva, trova fondamento nel rapporto di lavoro e va devoluta al giudice ordinario od a quello amministrativo sulla base della regola fissata dall'art. 69, comma 7, del d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165, e, nel caso di dipendente cessato dal servizio anteriormente al 30 giugno 1998 (privatizzazione del pubblico impiego), va sempre dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.