(massima n. 1)
Nelle controversie riguardanti l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196), trova applicazione l'art. 152, comma 13, del medesimo, in base al quale la sentenza del tribunale che definisce nel merito tale controversia non è appellabile, bensì immediatamente ricorribile per cassazione; né assume rilievo che il giudice di primo grado, dopo aver correttamente qualificato la domanda, non si sia conformato allo speciale rito di cui al citato art. 152, perché ciò che vale ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione è che sia stata posta una domanda concernente la protezione dei dati personali e che il giudice abbia ritenuto esatta tale qualificazione.