(massima n. 1)
La previsione secondo cui la querela di falso può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio (art. 221 c.p.c.) deve essere intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, quindi, al più tardi (ove anche in appello si opti per l'osservanza del sistema ordinario di decisione) entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. (Principio enunciato in un giudizio introdotto in data successiva al 30 aprile 1995, nel quale la querela di falso era stata dichiarata inammissibile in quanto proposta con la memoria di replica).