(massima n. 1)
L'obbligo della forma scritta ad substantiam, con riguardo al contratto avente ad oggetto il trasferimento o la promessa di trasferimento di bene immobile, non investe anche gli elementi non essenziali del contratto stesso, quali quelli inerenti alle modalitą d'esecuzione, che possono essere regolamentati con accordi autonomi, soggetti alla comune disciplina probatoria.