(massima n. 1)
L'elencazione degli atti sui quali può essere conferita, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura "ad litem" riguarda l'instaurazione del rapporto processuale e non anche il successivo svolgimento del processo, sicchè la nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio, in aggiunta ad altro, può essere effettuata - in ragione della diversa e più ampia portata dell'attività difensiva rispetto al momento iniziale del giudizio e delle finalità che in tale fase la procura alla lite deve assolvere - anche su un atto diverso da quelli indicati in detta norma, che determini l'ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto "lato sensu" processuale, purchè da esso risulti la volontà inequivoca della parte di conferire il mandato e la controparte non abbia tempestivamente sollevato specifiche contestazioni sulla regolarità della procura. (Fattispecie relativa a procura a nuovo difensore apposta in calce alla comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello).