(massima n. 1)
Le limitazioni al contenuto dei diritti di proprietą esclusiva spettanti ai singoli condomini quali quelle consistenti nel divieto di dare alle singole unitą immobiliari una o pił destinazioni possibili, per l'utilitą generale dell'intero edificio introdotte con un regolamento di condominio approvato in assemblea, poiché generano dal lato passivo degli oneri reali incidendo sulla proprietą dei singoli, richiedono, a pena di nullitą, l'unanimitą dei consensi dei condomini e nel caso che taluno di essi si sia fatto rappresentare in assemblea č necessario che il conferimento del mandato risulti da atto scritto secondo la previsione di cui agli artt. 1392 e 1350 c.c.