(massima n. 1)
La parte, cui sia stato notificato l'atto di impugnazione della decisione di primo grado nel termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., che intenda invocare l'applicabilità del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. e l'avvenuto superamento dello stesso, ove non abbia eccepito, nelle difese esperite nel giudizio di appello, l'avvenuta notifica della sentenza impugnata, nè abbia prodotto, in tale sede, la copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notificazione, non può dedurre, per la prima volta, nel giudizio di cassazione l'intempestività dell'appello e l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rispondendo tale soluzione al principio generale secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (art. 157, terzo comma, c.p.c.), nonché al principio costituzionale del processo "giusto" e di "ragionevole durata" ed ai principi di economicità e di inutile dispendio di attività processuale.