(massima n. 1)
In materia di responsabilità extracontrattuale, in ordine alla presunzione di responsabilità per chi esercita attività pericolose, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato può avere effetto liberatorio solo quando abbia reso, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, ma non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione già di per sè pericolosa, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (Nella specie, la S.C. ha giudicato non adeguatamente motivata la sentenza di merito che, in relazione ad un caso di morte per folgorazione da scarica elettrica di un lavoratore intento a riparare un impianto elettrico, aveva ritenuto "straordinario, anomalo ed imprevedibile" il comportamento del deceduto).