(massima n. 1)
Nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti la tempestiva notificazione dell'impugnazione nei confronti almeno di uno dei litisconsorti ha efficacia conservativa e rende ammissibile l'impugnazione stessa anche nei confronti delle altre parti cui le notificazioni siano state tardivamente eseguite, dovendosi disporre, da parte del giudice, l'integrazione del contraddittorio con l'assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., norma applicabile anche nella sede di legittimitą. Peraltro, la notificazione dell'impugnazione gią tardivamente eseguita nei confronti degli altri litisconsorti realizza l'effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all'art. 331 c.p.c. e rendendone inutile l'emissione.