(massima n. 1)
Ove il convincimento del giudice di merito si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione deve evidenziare l'inadeguatezza, l'incongruenza e l'illogicitą della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, e di eventuali altri elementi di cui dimostri la decisivitą, onde consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del vizio di motivazione sul "decisum", non potendo limitarsi, in particolare, ad inficiare uno solo degli elementi della complessiva valutazione. (Nella specie, relativa ad una azione risarcitoria promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva sottolineato l'efficienza causale dell'esposizione a fibre d'amianto, alla quale il lavoratore era stato soggetto in quanto addetto ai lavori di scoibentazione dei tubi di riscaldamento e che era comprovata dalla presenza di una cospicua quantitą di fibre nei polmoni, il cui nesso eziologico non era rimasto interrotto, in applicazione dell'art. 41 c.p., dal tabagismo del dipendente medesimo).