(massima n. 1)
Il pactum fiduciae, con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da quest'ultimo designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam, atteso che esso č sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma dei contratto definitivo.