(massima n. 1)
Alle sentenze che hanno deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006 il regime d'impugnazione applicabile č quello dell'appello; a quelle pubblicate successivamente si applica la nuova regola della non impugnabilitą, ai sensi del nuovo testo dell'art. 616 c.p.c., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilitą per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; per le ipotesi, invece, in cui il giudizio di primo grado sia pendente alla data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 49 di tale legge, la nuova disposizione dell'art. 616 c.p.c. che ha eliminato la previsione della non impugnabilitą, con conseguente appellabilitą delle pronunce di primo grado.