(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, la morte del domiciliatario del ricorrente determina, ai sensi dell'art. 141, quarto comma, c.p.c., l'inefficacia dell'elezione di domicilio, con la conseguenza che l'avviso di udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 366 c.p.c.; infatti, il diritto del difensore non domiciliato in Roma di essere informato della data fissata per la discussione del ricorso č adeguatamente salvaguardato - nel contemperamento, operato dal legislatore, dei diversi interessi delle parti e delle esigenze dell'ufficio - dalla possibilitā dello stesso difensore di chiedere che l'avviso gli sia inviato in copia mediante lettera raccomandata, a norma dell'art. 135 disp. att. c.p.c.. (Principio enunciato in relazione ad un giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore della novella dell'art. 366, c.p.c., ultimo comma, contenuta nell'art. 5 del d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40).