(massima n. 1)
L'atto scritto, richiesto ad substantiam e non ad probationem per la validità dei contratti definitivi o preliminari di vendita di immobili, non può essere rappresentato da qualsiasi documento da cui risulti in precedenza concluso un contratto di tale tipo, ma deve contenere la manifestazione della volontà di concludere il contratto ed essere posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà. (Nella specie la Suprema Corte ha escluso che potessero integrare gli esposti requisiti formali alcune dichiarazioni scritte — secondo quanto accertato dal giudice di merito aventi carattere unilaterale, benché sottoscritte da ambedue le parti interessate — attestanti l'esecuzione di pagamenti, pur nell'ipotesi in cui dalle dichiarazioni stesse potesse evincersi la precedente conclusione di un contratto preliminare di vendita immobiliare, di cui i pagamenti avrebbero costituito esecuzione, e ha rilevato che questo contratto avrebbe dovuto ritenersi nullo per difetto di forma — non essendo documentata la sua conclusione nella forma scritta richiesta dalla legge — sicché la prova testimoniale diretta a chiarirne il contenuto risultava irrilevante).