(massima n. 1)
In tema di rifiuto ed omissione di atti di ufficio, gli atti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio deve compiere senza ritardo non sono quelli genericamente correlati a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanitā, ma solo quelli che per tali ragioni devono essere immediatamente posti in essere. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che costituisse rifiuto di atti di ufficio ai sensi dell'art. 328, comma 2, c.p.p. la mancata esecuzione da parte del sindaco di una ordinanza prefettizia che disponeva l'iscrizione di determinati soggetti nell'anagrafe della popolazione residente. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che non tutti i provvedimenti del prefetto sono sorretti da ragioni di pubblica sicurezza ed al contempo ha ritenuto che tali ragioni nel caso specifico non potevano derivare dalle conseguenze delle risultanze anagrafiche nella formazione e tenuta delle liste elettorali in quanto il danno in questione č indiretto ed altrimenti tutelabile).