(massima n. 1)
Ai sensi degli arti. 1350 e 2725 c.c., la forma scritta, imposta ad substantiam per il trasferimento di beni immobili, costituisce un elemento essenziale del contratto, nel senso che ha natura costitutiva, cosicché la prova dell'esistenza e del contenuto di una vendita di un bene immobile può essere data solo con l'acquisizione, al processo, dell'atto scritto, non essendo consentite né la prova testimoniale, né la confessione.