(massima n. 1)
L'istituto dell'usufrutto perpetuo di cui al codice civile del 1865 non è più previsto dal codice civile vigente, il cui art. 979, secondo comma, stabilisce che l'usufrutto non può avere una durata maggiore di trent'anni se costituito a favore di una persona giuridica; pertanto - poiché l'art. 252 disp. att. c.c. dispone che, quando per l'esercizio di un diritto o per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello fissato dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applichi anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente, con decorrenze diverse a seconda del diritto in questione - il diritto di usufrutto perpetuo, convertito in usufrutto trentennale, comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941 e si estingue, perciò, in data 28 ottobre 1971.