(massima n. 1)
Nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullitā della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, che, acquistando pubblicitā con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la disposizione emanata. Ne consegue che, in tale evenienza, resta esclusa l'applicabilitā del principio dell'integrazione del dispositivo con la motivazione nonché del procedimento di correzione degli errori materiali, il cui ambito č limitato alle ipotesi di contrasto solo apparente tra dispositivo e motivazione. (Nella specie, il dispositivo della sentenza di primo grado, nel disporre la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, aveva condannato il datore di lavoro "al pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento ad oggi", mentre in motivazione la condanna al pagamento delle retribuzioni era estesa fino alla data della futura reintegrazione; la S.C., attesa la radicale divergenza tra le due indicazioni, ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale che, in difetto di specifica impugnazione, aveva dato rilievo esclusivo al dispositivo e al contenuto logico delle parole usate).