(massima n. 1)
Ove la Corte di cassazione cassi con rinvio la sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio, il giudizio di rinvio ha carattere restitutorio - con conseguente facoltą di allegazione e di prova, nei limiti consentiti dalla fase processuale nella quale l'integrazione avviene - soltanto per i soggetti chiamati in causa indebitamente pretermessi, mentre le parti che erano gią presenti in giudizio hanno la possibilitą di compiere deduzioni difensive ed istruttorie solo nella misura in cui esse servano per contrastare la linea difensiva dei chiamati.