(massima n. 1)
Va dichiarata inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi con cui il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita, qualora sia proposta dopo che la vendita č giā stata compiuta, atteso che la disposizione di cui all'art. 2929 c.c. dispone che la nullitā degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di loro collusione con il creditore procedente, dando, quindi, la predetta norma risalto solo a tale collusione, che presuppone una dolosa preordinazione della condotta dell'acquirente in danno dell'esecutato, e a nulla rilevando, invece, il difetto di diligenza del terzo acquirente.