(massima n. 1)
Il giudice d'appello non deve fare espressa menzione nella sentenza della riunione di due o più atti d'impugnazione rivolti contro la stessa decisione di primo grado, mancando una norma che ciò imponga e potendo la riunione risultare anche implicitamente dalle dichiarazioni inserite nella sentenza stessa, dalle quali possa desumersi chiaramente la volontà dell'organo giudicante di decidere unitariamente. (Fattispecie in tema di processo tributario, in cui l'epigrafe della sentenza di appello indicava i distinti atti di impugnazione proposti da due uffici dell'Agenzia delle Entrate contro la stessa sentenza della commissione tributaria di primo grado).