(massima n. 1)
L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimitā ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilitā del motivo di censura (postulando, tra l'altro, la specificitā della relativa deduzione), essendo, quindi, circoscritto al passaggio dello sviluppo processuale in cui il vizio denunciato si colloca onde la Corte possa verificare la fondatezza del motivo di ricorso. Pertanto, denunciata, con ricorso per cassazione, la violazione del termine non minore di venticinque giorni tra la data di notificazione dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione (ai sensi dell'art. 435, terzo comma, c.p.c.) - vizio processuale che non comporta alcuna nullitā ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione dell'appellato - la Corte, in difetto di specifica deduzione del ricorrente, č dispensata dall'esame diretto in ordine all'eventuale intempestiva notificazione dell'atto di appello (pur tempestivamente proposto mediante deposito del ricorso in cancelleria) e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nel termine contestualmente stabilito (in funzione della declaratoria di improcedibilitā dell'appello che ne conseguirebbe), in quanto l'eventuale intempestivitā della notificazione attiene ad un segmento processuale che precede quello nel quale si colloca il vizio specificamente denunciato con il ricorso per cassazione.