(massima n. 1)
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune č censurabile in sede di legittimitā soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e seg. c.c. e per vizi di motivazione quando, indipendentemente dall'applicabilitā "ratione temporis" dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, non si versa in ipotesi di violazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Nondimeno, il dovere della S.C. di fedeltā ai propri precedenti opera anche in relazione a questo tipo di controllo, allorché, in relazione alla stessa vicenda (nella specie, di sospensione dal lavoro con collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria di dipendenti della FIAT S.p.a.), siano stati giā scrutinati motivi di ricorso di contenuto sostanzialmente uguale contro sentenze sorrette da identica o analoga motivazione.