(massima n. 1)
Costituisce vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, l'omessa indicazione da parte del giudice degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e logicità del suo ragionamento, e ciò anche quando vengono in rilievo decisioni su questioni giuridiche condizionate strettamente da un accertamento e da una valutazione di circostanze fattuali. (Nella specie, il giudice di merito aveva fatto applicazione del disposto di cui all'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo all'effetto liberatorio del pagamento delle prestazioni previdenziali effettuato in buona fede ad un ente diverso da quello creditore per un programmista-regista televisivo, impegnato anche in programmi di informazione televisiva, senza considerare che l'attività era stata svolta in epoca antecedente all'entrata in vigore della norma e senza chiarire perché avesse, invece, ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 1189 cod. civ, la cui applicazione imponeva un attento ed esaustivo esame di elementi di diritto e di fatto).