(massima n. 1)
In tema d'inscindibilitą o scindibilitą di cause nel giudizio d'appello, poiché il contratto autonomo di garanzia presenta, ancor pił che quello di fideiussione, un carattere di totale indipendenza rispetto al rapporto causale, il litisconsorzio facoltativo instaurato in primo grado anche nei confronti del debitore principale, non configura in secondo grado un rapporto di dipendenza tra la domanda di adempimento della garanzia a prima richiesta e l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione principale, con la conseguenza che deve escludersi l'applicazione del regime processuale relativo alle cause inscindibili, regolato dall'art. 331 c.p.c.. Pertanto il debitore principale cui non sia stata notificata l'impugnazione proposta dal creditore garantito soltanto verso il garante, deve necessariamente proporre autonomo appello se vuole evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti.