(massima n. 1)
Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c.,non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. (Nella specie, la S.C. ha cassato - con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale - la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito).