(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la discussione orale della causa e abbia pronunciato, al termine della discussione, sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla data della pronuncia. Né a diversa conclusione può giungersi ove il verbale d'udienza non risulti sottoscritto dal giudice, perché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. non è atto distinto dal verbale che la contiene, sicché la sottoscrizione dell'una da parte del giudice equivale a sottoscrizione anche del relativo verbale.