(massima n. 1)
Nel processo esecutivo il contraddittorio tra le parti non si atteggia in modo analogo a quello che si instaura nel processo di cognizione, perché, da un lato, le attivitā che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all'accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo e dall'altro proprio l'esistenza di un titolo esecutivo impedisce al debitore esecutato di contestare l'azione esecutiva in via di eccezione, come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma gli consente soltanto di avvalersi del rimedio dell'opposizione. Ne consegue che č inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi fondata sulla mera violazione del principio del contraddittorio, ove l'opponente non indichi sotto quale concreto profilo quella violazione abbia pregiudicato il suo diritto di difesa.