(massima n. 1)
I contratti stipulati iure privatorum dalla P.A. (nella specie, conferimento di incarico a professionista) devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, al fine di identificarne con precisione il contenuto negoziale e consentire, per l'effetto, i necessari controlli dell'autorità tutoria. Ne consegue la inammissibilità di una conclusione del contratto stesso per facta concludentia, essendo altresì necessario che l'intera vicenda negoziale, salva diversa previsione di legge, sia consacrata in un unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha, così, confermato la decisione dei giudici di merito che avevano qualificato l'atto di delibera della giunta di un comune con il quale si nominava un professionista direttore dei lavori di un opus publicum come «proposta di contratto necessitante un'espressa accettazione per iscritto», con ciò escludendo che potesse legittimamente ritenersi concluso il contratto stesso, per facta concludentia, per effetto di alcune lettere inviate dal professionista al Sindaco relative a meri aspetti esecutivi dell'incarico intrapreso in assenza di una espressa accettazione.