(massima n. 1)
In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti gią compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimitą costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio di intangibilitą. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della verifica del requisito dimensionale rilevante per l'applicazione della tutela reale avverso il licenziamento, il giudice di rinvio era vincolato dal giudicato interno, formatosi in ragione della mancata pregressa contestazione datoriale della sussistenza del requisito numerico affermata dal lavoratore).