Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17110 del 21 luglio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La tardiva proposizione del ricorso per Cassazione, chiaramente desumibile dagli atti ma non rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della pronuncia di legittimitą ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. in quanto non si tratta della errata percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che emerge espressamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice concreta rilevabilitą ma dell'omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio, non proponibile nel giudizio di revocazione.

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