(massima n. 1)
II contratto con il quale l'amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, e non può essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, dovendo ritenersi tale modalità di conclusione limitata ai contratti con ditte commerciali (art. 17 rd. 18 novembre 1923 n. 2240), e non estensibile al conferimento di incarichi professionali. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., nè con la libertà di iniziativa economica garantito dall'art. 41 Cost. Ed infatti, sotto il primo profilo, la scarsa rilevanza economica dei contratti conclusi in regime di economato costituisce ragionevole giustificazione della disciplina semplificata prevista per la loro stipulazione rispetto alle forme richieste per i contratti di ben maggiore rilevanza economica, sicché nessuna disparità di trattamento può ravvisarsi tra gli imprenditori commerciali che provvedono alla fornitura dei mezzi necessari al funzionamento dei pubblici uffici ed i professionisti che stipulano contratti di prestazione d'opera di ben diverso, rilievo economico. Quanto al presunto contrasto con l'art. 41 Cost., la necessità della sottoscrizione contestuale del contratto di prestazione d'opera professionale non si risolve in alcun modo in un apprezzabile impedimento alla libertà di iniziativa economica. Né, infine, la normativa in questione può essere ritenuta irragionevole, avuto riguardo alla sua funzione di garanzia del principio del buon andamento della P.A. e di trasparenza dell'azione amministrativa.