(massima n. 1)
Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca iure privatorum č richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A. stessa, la forma scritta ad substantiam che č strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attivitā amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettivitā, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed č, quindi, espressione dei principi d'imparzialitā e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullitā e senza possibilitā di alcuna sanatoria, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante resistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'Ente che, almeno ai fini considerati, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimere la volontā all'esterno.