(massima n. 1)
In tema di attivitą di diritto civile della P.A., nell'ambito della quale vige il principio «formalistico» dell'atto scritto ad substantiam l'invio della disdetta nel termine previsto negozialmente impedisce che possa ritenersi prorogato per facta concludentia il contratto stipulato in forma scritta nel quale pure sia prevista la rinnovazione tacita, a nulla valendo, nel caso che il soggetto pubblico sia un Comune, l'esistenza di successive delibere del consiglio comunale che ne abbiano disposto la proroga, trattandosi di atti meramente interni, di natura preparatoria, inidonei ad impegnare l'ente; una volta verificatisi gli effetti della disdetta, infatti, le parti possono porli nel nulla solo con un ulteriore atto avente natura contrattuale, che, nel caso della P.A., deve rivestire la forma scritta e deve essere stipulato dall'organo legittimato a rappresentare l'ente ed a concludere, in suo nome e per suo conto, i contratti.