(massima n. 1)
Il negozio, fiduciario quando inerisce al trasferimento di beni immobili deve rivestire la forma scritta ad substantiam quale elemento essenziale di sua validità ex art. 1350 c.c. Detta forma non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria di una delle parti, non potendo detta dichiarazione essere utilizzata né come elemento integrante il contratto, né come prova dello stesso il quale, peraltro, non è dimostrabile tramite testimonianze, all'infuori dell'ipotesi eccezionale di perdita incolpevole del documento (art. 2725 comma secondo c.c., in relazione all'art. 2724 n. 3 c.c.).