(massima n. 1)
La notificazione dell'impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio, ma nelle more cancellato dall'Albo professionale, in quanto eseguita nei confronti di persona avente un collegamento con il soggetto destinatario dell'atto, č affetta non da inesistenza, bensė da nullitā sanabile "ex tunc" per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. o eseguita spontaneamente dalla parte, ovvero a seguito della costituzione del suo destinatario.