(massima n. 1)
In tema di opposizione agli atti esecutivi, laddove il debitore denunzi un vizio formale verificatosi prima della vendita e proponga tale opposizione soltanto dopo il compimento di quest'ultima, va dichiarata l'inammissibilitą dell'opposizione stessa, atteso che ai sensi dell'art. 2929 c.c. la nullitą degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non ha effetto relativamente all'acquirente o all'assegnatario, a meno che non si sia palesata una qualche collusione fra gli stessi ed il creditore procedente. (Nella specie il vizio consisteva nell'avvenuta rifissazione dell'incanto con ribasso del quinto senza previa audizione dei debitori esecutati, contrariamente alle prescrizioni di cui all'art. 590 c.p.c.).